Statuto Unione Società Sportive Monzesi
- Viene costituita, a tempo indeterminato, con sede a Monza, Via Passerini n. 6 – un’associazione sportiva – apartitica ed aconfessionale – regolata dagli articoli 36, 38 del C.C. denominata: UNIONE SOCIETA’ SPORTIVE MONZESI riconoscibile simbolicamente anche dal logo U.S.S.M e che nel presente atto verrà citata con la parola “unione”. L’Associazione costituisce la rifondazione e la continuazione dell’associazione “Unione Società Sportive Monzesi” costituita in data 3 marzo 1976 in Monza, Via Amati n. 58 dai seguenti soci fondatori: Hockey Club Monza; S.I.A.S. Spa; Calcio Monza; Società Ciclisti Monzesi; Pedale Monzese; Judo Club Ronin; Skating Club Monza; Gruppo Modellistico Monzese; G.S. St. Joseph; Ferrari Club Monza; Moto Club Monza; Gruppo Escursionisti Monzese; C.S.A.I.; C.S.K.S. Shotokan; Minigolf Club Monza; A.S. Cantalupo; Judo Club Monza; A.S.C. San Rocco; S.C. Esperia; Fior di Montagna; A.C. La Ferrea; S.G.M. Forti e Liberi; Ass. Nazionale Azzurri D’Italia; S.C. Nuova Sanrocchese; Monza Club; C.S.M.N. Verga; Scuderia Automobilistica Ala D’Oro; Fedelissimi Monza; G.S.B. Sala; Pionieri Hockey e Pattinaggio.
- Detta UNIONE intende creare la migliore solidarietà fra le Società sportive monzesi per la tutela degli interessi di ciascuna, nonchè studiare e realizzare ogni iniziativa che possa favorire la propaganda, il progresso, l’attuazione e la difesa dello sport a Monza, suscitando l’interesse e la collaborazione di tutti i Monzesi, dei loro Enti, delle loro amministrazioni locali e degli Enti Pubblici (Stato-Regione- Province-Comuni-Coni-Scuole-Provveditorati, ecc.). L’UNIONE si propone altresì di fornire, in via sussidiaria, ai propri associati, informazioni nelle materie giuridiche, amministrative, fiscali, sanitarie, assicurative ed altre attinenti lo sport.
- L’associazione non ha assolutamente alcuna finalità di lucro e rientra nell’ambito delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- L’UNIONE si intende costituita fra le società sportive monzesi aderenti e fra quante altre società si associeranno in seguito. L’UNIONE è aperta, a titolo onorifico, anche ad altri enti e personalità benemerite dello sport. L’UNIONE potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni ed Enti aventi scopi analoghi. I soci si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci onorari; c) soci effettivi; d) soci aderenti. Sono soci fondatori coloro i quali hanno fondato l’associazione in data 3 marzo 1976, espressamente elencati in calce all’art. 1 dello statuto nonchè colori i quali hanno rifonda- to l’associazione con l’atto ricevuto dal Notaio Giuseppe Bellucci di Monza in data 26 aprile 1993. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci. Sono soci onorari le associazioni e/o le persone particolarmente meritevoli nell’ambito sportivo o che si sono particolarmete distinte nell’aiutare e collaborare con l’associazione. Assumono di diritto la qualifica di socio onorario i Presidenti dell’Unione al termine del loro mandato. I soci onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto. Sono soci effettivi le associazioni che partecipano direttamente e attivamente alla vita dell’associazione. i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci. Sono soci aderenti gli enti pubblici e privati che intendono collaborare con l’associazione in modo continuativo. i soci aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo potrà ammettere, a propria discrezione, ad assistere alle riunioni del Consiglio i soci che ne avessero fatta richiesta nel caso si discutessero argomenti che li riguardano.
- Le domande di ammissione saranno esaminate ed approvate a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
- Il fondo dell’UNIONE sarà costituito dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo a carico delle società associate, nonchè dalle altre entrate previste dall’art. 20.
- Gli organi e cariche sociali dell’UNIONE sono: a) l’assemblea delle società associate rappresentate da rispettivi Presidenti o loro delegati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) la Consulta o comitato di garanzia; e) il Segretario o Segretari; f) il Tesoriere; g) i Revisori.
- L’assemblea esprime la volontà dell’UNIONE, formula le direttive per il raggiungimento dei suoi scopi ed elegge, a scrutinio segreto, quadriennalmente (ciclo olimpico) nel suo seno i membri del Consiglio direttivo e tre Revisori dei Conti. Viene convocata e delibera secondo le norme degli articoli 20, 21 e seguenti del C.C. Ogni società associata, qualunque struttura ed importanza abbia, dispone di un solo voto. L’assemblea verrà convocata a mezzo invio di lettera raccomandata (anche a mano) o fax ad ogni società affiliata 15 giorni prima della data fissata e/o con l’affissione alla bacheca presso la sede dell’UNIONE. In detto avviso sarà indicato l’Ordine del Giorno nonchè il luogo, la data e l’ora delle convocazioni. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, se andata deserta.
- Il Consiglio direttivo, composto da 7 (sette) a 18 (diciotto) membri, nominato fra i delegati delle società iscritte all’UNIONE aventi diritto di voto, attua le deliberazioni dell’assemblea, orienta, in armonia con esse, l’attività dell’UNIONE, ed ha facoltà di rendere note quelle delibere delle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Il Consiglio può far partecipare alle sue riunioni, una o più persone non facenti parte del Consiglio. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio nomina nel suo seno il Presidente; nomina inoltre, determinandone i compiti ed i poteri, da uno a quattro Vice-Presidenti, nel qual caso uno viene nominato Vice-Presidente Vicario, nonchè un Segretario, un Tesoriere e, se si ravvivasse la necessità, un Aiuto Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri con avviso, (qualsiasi mezzo di comunicazione) da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Verrà creato, se necessario, un Comitato di Presidenza costituito dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso avrà solo funzioni di meglio coordinare l’attività dell’UNIONE, fermi restando tutti i diritti esclusivamente di competenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente o, per suo impedimento del Vice-Presidente Vicario e le riunioni sono valide se sarà presente almeno la metà più uno dei componenti il Comitato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dello stesso; in sua assenza il Consiglio provvede alla nomina di chi presiede la seduta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Non sono ammesse deleghe. E’ facoltà del Consiglio direttivo di procedere alla nomina di Commissioni specificando i relativi incarichi e le motivazioni per cui sono state create e di assegnere incarichi anche a persone ed enti non facenti parte dell’UNIONE qualora fosse richiesta una specifica competenza.
- In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, questo viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti dall’assemblea e durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Se viene a cessare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio decade, e il Presidente deve convocare l’Assemblea entro 30 (trenta) giorni perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio che resta in carica sino al termine del quadriennio in corso, o per un periodo di nuova durata.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente Vicario, rappresenta legalmente l’Unione, sia per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere rieletti più volte.
- La Consulta è l’organo consultivo del Consiglio Direttivo. Verrà convocata secondo particolari modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che provvederà alla sua elezione determinandone i suoi compiti, il numero dei componenti, la loro estrazione e la loro durata in carica.
- Tutte le cariche dell’UNIONE vengono conferite a persone appartenenti alla stessa e per la durata di un quadriennio; esse sono riconferibili ed a titolo gratuito, fatto salvo il disposto dell’art. 19.
- L’anno associativo si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il successivo mese di Aprile dovrà riunirsi l’assemblea ordinaria degli associati per esaminare la Relazione morale e il Rendiconto finanziario predisposte dal Consiglio Direttivo.
- Assemblee generali straordinarie potranno essere convocate in qualsiasi momento su richiesta: a) del Presidente; b) dalla maggioranza dei Consiglieri in carica; c) di almeno un quarto delle sociatà affiliate. I richiedenti dovranno specificare i motivi per cui viene richiesta la convocazione straordinaria.
- Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie delle società, saranno presiedute da persona designata dall’assemblea, assistita da un Segretario. Saranno ritenute valide in prima convocazione, in presenza della metà più uno delle sociatà aventi diritto di voto. In seconda convocazione indipendentemente dal numero dei voti presenti. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie delle società, saranno presiedute da persona designata dall’assemblea, assistita da un Segretario. Saranno ritenute valide in prima convocazione, in presenza della metà più uno delle sociatà aventi diritto di voto. In seconda convocazione indipendentemente dal numero dei voti presenti. L’assemblea esprime la volontà dell’UNIONE, formula le direttive per il raggiungimento dei suoi scopi ed elegge, a scrutinio segreto, quadriennalmente (ciclo olimpico) nel suo seno i membri del Consiglio direttivo e tre Revisori dei Conti. Viene convocata e delibera secondo le norme degli articoli 20, 21 e seguenti del C.C. Ogni società associata, qualunque struttura ed importanza abbia, dispone di un solo voto. L’assemblea verrà convocata a mezzo invio di lettera raccomandata (anche a mano) o fax ad ogni società affiliata 15 giorni prima della data fissata e/o con l’affissione alla bacheca presso la sede dell’UNIONE. In detto avviso sarà indicato l’Ordine del Giorno nonchè il luogo, la data e l’ora delle convocazioni. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, se andata deserta.
- Il diritto di voto spetta a tutte le società in regola con le quote associative. E’ ammesso il voto per delega scritta. Ogni società non potrà presentare più di due deleghe.
- Il Tesoriere curerà la gestione economica dell’UNIONE.
- La gestione dell’UNIONE è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche non soci, eletto ogni quattro anni dalla stessa assemblea degli associati che elegge anche il Consiglio Direttivo. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- Le entrate dell’UNIONE sono costituite: a) dalle quote associative; b) da eventuali contributi straordinari proposti dal consiglio e deliberati dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario; c) da versamenti volontari degli associati; d) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e lasciati di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; f) da rendite del proprio patrimonio. Le quote associative devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 Maggio di ogni anno.
- Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’UNIONE è tenuto al pagamento delle quote associative per tutto l’anno solare in corso.
- Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’UNIONIE perde ogni diritto al patrimonio sociale.
- L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- In caso di scioglimento dell’Unione l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni assunte dall’assemblea a favore di Enti che abbiano finalità a scopi analogni a quelli dell’UNIONE. E’ comunque esclusa a favore dei soci, eredi e/o aventi causa, l’assegnazione del patrimonio sociale od il rimborso delle quote di iscrizione.
- Il presente statuto potrà essere modificato solo dall’assemblea straordinaria delle società affiliate su proposta del Consiglio Direttivo di almeno un quarto delle Società affiliate. Le modifiche allo statuto diverranno esecutive solo se approvate dalla maggioranza dei due terzi dei voti presenti.